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L'offerta minima

A seguito della modifica dell’art. 571 del Codice di Procedura Civile, introdotta con il D.L 27.06.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2015 n. 132, è possibile presentare un’offerta per un importo inferiore rispetto a quello indicato nell’Avviso di vendita, con riduzione massima fino al 25%. L’offerta verrà dichiarata inefficace solo se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza. Esempio: se il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita è 100, chi vuole partecipare all'asta dovrà presentare un'offerta di almeno 75 e depositare una cauzione di almeno 7,5 (la cauzione da presentare è pari al 10 % o 20% del prezzo offerto).